La fiscalità

Fiscalità

La vendita di oro da parte di persona fisica può comportare il conseguimento di un reddito imponibile laddove si verifichi una plusvalenza (“capital gain”) in base alla lettera c-ter, articolo 67, Tuir. 

Le plusvalenze in questione sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il costo o il valore di acquisto dell’oro ceduto. (Fa fede la fattura di acquisto)

Di seguito alcuni esempi esplicativi sulla fiscalità applicata alle cessioni di oro da investimento.

Nel caso in cui si possieda la fattura di acquisto del bene si procede come di seguito indicato:

A) Costo di acquisto documentato € 40.000
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile = B)-A) € 10.000 

Imposta dovuta 26% di C) € 2.600

La legge di bilancio 2024 che è stata approvata il 29/12/2023, all’art. 1, comma 92, punto c), mantenendo la disposizione originaria senza modifiche, ha previsto che in mancanza di documentazione di acquisto sarà tassato integralmente il corrispettivo di vendita, con effetti ampiamente peggiorativi rispetto al regime fiscale in pretendenza vigente.

In assenza di documentazione del costo di acquisto (prima del 29/12/2023)

A) Costo di acquisto documentato non disponibile
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile 25% di B) € 12.500

Imposta dovuta 26% di C) € 3.250

 In assenza di documentazione del costo di acquisto (nuova normativa vigente dal 01/01/2024)

A) Costo di acquisto documentato non disponibile
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile 26% di B) € 13.000

Il predetto trattamento fiscale si riferisce ai soggetti residenti in Italia non in regime di impresa (privati persone fisiche).

IMPOSTE INDIRETTE
Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 11, del D. P.R. 633/1972, così come novellato dalla Legge 7/2000, le cessioni di oro da investimento sono esenti da imposta sul valore aggiunto. 

Per oro da investimento, si intende:

• L’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
• Le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri. (Legge 7/2000). 

IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI 

Con l’art. 2, commi da 24 a 54 del D. Lgs. 3 ottobre 2006 n. 262 sono state reintrodotte nell’ordinamento impositivo nazionale norme che regolano l’istituto della successione.

Ciò premesso, la presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario del de cuius fa scattare l’obbligo, a carico degli eredi, di tener conto, ai fini della compilazione della dichiarazione di successione, del valore corrispondente all’oro ricevuto. Valore che concorre alla formazione dell’imposta di successione da determinarsi secondo le seguenti aliquote: 

Coniuge e parenti in linea retta: Esente fino a € 1 milione per ogni beneficiario, oltre 4% Fratelli e sorelle: Esente fino a €100 mila per ogni beneficiario, oltre 6%
Parenti ed affini: 6%
Soggetti diversi: 8% 

Il valore dell’oro indicato in sede di dichiarazione di successione assume rilevanza quale “costo fiscale di acquisto” dell’erede (ovvero “valore fiscale di carico”), ai fini dell’applicazione dell’imposta sul capital gain in capo a quest’ultimo. In altri termini, in caso di successiva cessione dell’oro da parte dell ’erede, la plusvalenza (capital gain) tassabile ad aliquota del 26% deve determinarsi per differenza tra il corrispettivo di vendita dell’oro ed il valore attribuito all’oro in sede di dichiarazione di successione. 

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